Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità all'articolo 3 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte all'incentivazione e al sostegno della loro autodeterminazione e la promozione di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale.